Ordinanza n.100 del 1982
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ORDINANZA N. 100

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati) promossi con due ordinanze emesse il 1 giugno 1981 dal Pretore di Brescia, nei procedimenti civili vertenti tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia e l'INPS, rispettivamente iscritte ai nn. 593 e 594 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 30 dicembre 1981.

Visti gli atti di costituzione del Ministero della Pubblica Istruzione e dell'INPS e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il Pretore di Brescia, con ordinanze emesse il 1 giugno 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, "nella parte in cui pone a carico dell'ultimo datore di lavoro gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche", in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

considerato che analoga questione é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 92 del 1981 e manifestamente infondata con ordinanza n. 155 del 1981;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative peri giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sollevata dal Pretore di Brescia con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1982.